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ATTENZIONE! - Se usi la schiuma poliuretanica devi assolutamente leggere!

Patentino diisocianati obbligatorio da agosto 2023. Da Confartigianato indicazioni per una soluzione definitiva


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Patentino NCO per l’uso sicuro dei Diisocianati
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Diisocianati - Cosa sono? in che materiali si trovano?

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ATTENZIONE! - LI USIAMO TUTTI I GIORNI!.


I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici; essi sono classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.


I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, … a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) o di componentistica per l’automotive.


Regolamento 2020/1149 della Commissione Europea

Dunque, il Regolamento 2020/1149 della Commissione Europea del 3 agosto 2020, recante modifica dell’allegato XVII del reg. (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), ha previsto l’introduzione della restrizione 74 sull’uso e l’immissione sul mercato di “diisocianati” sia aromatici sia alifatici, come sostanze o in miscele.

Sulla base di quanto previsto dal Regolamento in oggetto, si prevede che l’utilizzo di schiume poliuretaniche per il montaggio di serramenti sia soggetto ai seguenti obblighi:


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  • dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato i diisocianati, in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:


    1. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o

    2. il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

    • dal 24 agosto 2023 è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che:

    1. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o

    2. il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Il regolamento, inoltre:

  • definisce gli «utilizzatori industriali e professionali», come i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti;

  • prevede che la formazione richiesta, comprenda istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale. Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale e prevede, per tutti i tipi di formazione, la certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.



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Patentino diisocianati. La soluzione definitiva

Il tema del cosiddetto patentino schiume poliuretaniche alias patentino diisocianati fa vibrare il settore del serramento. I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti. Tipico utilizzo in serramentistica è nelle cartucce di schiuma poliuretanica. Sono prodotti pericolosi per la salute e quindi da maneggiare con cautela.


Se il diisocianato è superiore allo 0.1%

Dal 24 agosto 2023 gli utilizzatori professionali e industriali di adesivi e sigillanti poliuretanici con concentrazione di diisocianato superiore allo 0.1% dovranno seguire appositi corsi di formazione e possedere un attestato, il patentino, per l’utilizzo sicuro del prodotto.

Patentino diisocianati

Francamente chiamarlo “patentino schiume poliuretaniche”, come nell’articolo citato poco sopra, è un riduttivo dato che si tratta di un “patentino per uso prodotti contenenti diisocianati”. Ricordo che la discriminante sta nel contenuto di diisocianato, che: · Se inferiore allo 0,1% NON richiede la presenza di patentino · Se superiore allo 0,1% richiede la presenza di patentino.


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Dove i diisocianati


In particolare, nel settore legno i diisocianati sono presenti in: schiume poliuretaniche (ma in molte la percentuale sta sotto lo 0,1%) , ma anche colle poliuretaniche, il più delle volte difenilmetano diisocianato MDI (anche qui in molte la percentuale di diisocianato è sotto allo 0,1%); catalizzatori di molte vernici bicomponenti, non solo per le poliuretaniche ma a volte anche per le vernici all’acqua; certi induritori per le colle classe D4 (in questi casi però molto spesso si parla di poliisocianati, quindi non necessariamente diisocianati dato che i polimeri dell’isocianato non sono obbligatoriamente dimeri).


Come procedere con i fornitori


Per cui la gestione della cosa secondo me andrebbe fatta nei seguenti step: 1. Farsi dare dei fornitori le schede di sicurezza, pretendendo che sulle stesse sia segnata non solo la presenza (o assenza) di diisocianati ma anche, se presenti, la loro percentuale; 2. Se nei prodotti usati la percentuale è sotto lo 0,1%….dormire tranquilli dato che non si è interessati; 3. Se nei prodotti usati la percentuale risulta oltre lo 0,1%: a. Cercare di cambiare il prodotto usato con altri prodotti similari aventi una percentuale al di sotto dello 0,1%. Francamente è la soluzione che preferirei e che noi adotteremo in ditta, dato che è molto meglio non avere un inquinante che usarlo comunque solo facendo un corso. Oppure b. Se proprio non si trova un sostituto, allora fare il corso e ottenere il patentino.


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Marginalizzare prodotti non conformi


Dal mio punto di vista la nuova direttiva non dovrebbe portare fiumi di artigiani a fare corsi su corsi, ma in maniera molto più oculata a marginalizzare sul mercato i produttori di composti chimici che non si evolvano riducendo al minimo la presenza di diisocianati nei loro prodotti. Per cui, a mio avviso, sarà meglio portarsi avanti con le cose e, se possibile, risolvere il problema alla radice.


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